Messori: il problema? Troppi gay nei seminari
18 Agosto 2007 di arouetvoltaire
Vincenzo A. Romano 
Il riferimento del commento va
Ad un commento (in particolare) sul blog di Tornielli
Il signor Volpe ha scritto al commento n° 7 : “ma offendere i simboli
religiosi oltre che eticamente disgustoso(qualunque fede essa sia) e’ anche reato,perseguibile di Ufficio. I Magistrati cosi attenti alle virgole dei Preti ora che diranno davanti ai…punti di certi cartelli blasfemi? Ciao Bruno”
Male. La Legge 24 febbraio 2006, n. 85 {artt.7,8.9 e 10}, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 lo contraddice perché depenalizza questi reati; al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE, la reclusione che attiene all’art. 404 cpv “Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni” ripete l’articolo 635 C.P. e la procedibilità d’ufficio è legata al n° 7 dell’articolo 625 che sono le circostanze aggravanti del delitto contro il patrimonio con offesa alle persone o alle cose. Quindi non allarghiamoci !
In quanto poi a Messori, non si sa se dire se –al momento dell’intervista- fosse fuori di senno- o se giocasse sporco. “Non si sa su quali basi la giustizia umana …demonizza la pedofilia? Chi stabilisce la norma e la soglia di età?”.
Ma il Messori vaticanista, il biografo del Papa folleggia: dimentica forse la: sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur; della “EPISTOLA a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: DE DELICTIS GRAVIORIBUS eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis” firmata proprio da Ratzinger e diffusa nel testo italiano con un motu proprio del precedente papa nel 2001 ? Si parla oltre che del crimen sollicitazionis (approfittare della confessione per proporre porcherie) anche del “delitto gravissimo” che è : “Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età”. Tutte violazioni al cosiddetto “ sigillum sacramentale” (Cf. Codex Iuris Canonici, can. 1388 § 1). Ed è un delitto così grave, per la chiesa, che esso è riservato al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede
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